Istruzione parentale
Rientrano nella medesima cornice anche gli alunni che provengono da istruzione parentale o da percorsi non svolti in una scuola primaria statale o paritaria: in tali casi, l’accesso alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado presuppone il conseguimento dell’idoneità prevista dalla normativa vigente, da accertarsi mediante gli esami di idoneità, secondo modalità e termini stabiliti.
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale sono tenuti a presentare annualmente una comunicazione preventiva al Dirigente scolastico dell’istituzione scolastica del territorio di residenza, dichiarando di possedere le competenze tecniche e/o i mezzi materiali necessari per provvedere all’istruzione del minore mediante dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000. La comunicazione, da presentare in forma cartacea entro il 14 febbraio 2026 (termine delle iscrizioni), deve essere corredata da un progetto didattico-educativo di massima che si intende attuare nel corso dell’anno scolastico, coerente con le Indicazioni nazionali vigenti.
Gli alunni in istruzione parentale sono tenuti a sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva entro il 30 giugno; la domanda di ammissione all’esame di idoneità deve essere presentata alla scuola prescelta entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. È inoltre possibile sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo in qualità di candidati privatisti, secondo le disposizioni normative vigenti.
Per ogni ulteriore dettaglio operativo, si rimanda alla lettura attenta delle “Linee guida per l’istruzione parentale”, allegate alla presente circolare.





